HN FINANCE — REGOLAMENTO (UE) 2024/3005

2 luglio 2026. Il rating ESG diventa una responsabilità vigilata.

La regolamentazione (UE) sui rating ESG

Regolamento (UE) 2024/3005

Fino a oggi, il mercato dei rating ESG si è sviluppato senza una cornice normativa comune: metodologie eterogenee, scarsa trasparenza sui criteri di valutazione e rischio di greenwashing hanno reso difficile per imprese e investitori affidarsi con piena fiducia a questi strumenti. Il Regolamento (UE) 2024/3005, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 novembre 2024, introduce per la prima volta un quadro europeo unitario per l’attività di rating ESG, applicabile dal 2 luglio 2026.

Gli obiettivi

Il Regolamento (UE) 2024/3005 mira a rafforzare integrità, trasparenza, comparabilità e affidabilità dei rating ESG, garantendo al contempo l’indipendenza e la buona governance dei soggetti che li emettono.

L’obiettivo di fondo è duplice:

A chi si applica

Le disposizioni si rivolgono ai fornitori di rating ESG (ESRP — External Sustainability Rating Provider) che operano nell’Unione europea, indipendentemente dal luogo di stabilimento, quando i loro rating sono distribuiti o utilizzati da soggetti europei. I fornitori di Rating ESG sono tenuti a registrarsi e ottenere autorizzazione presso l’ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che ne vigila l’operatività e ne verifica la conformità ai requisiti di indipendenza, governance e metodologia.

Restano invece esclusi dal perimetro del Regolamento gli schemi di valutazione della conformità accreditati rispetto a norme ISO, come il programma Get It Fair gestito da HN Programmi, soggetti a un proprio regime di vigilanza tramite gli enti di accreditamento nazionali e distinti dal servizio di rating ESG regolamentato.

I destinatari del rating ESG

Rating ESG elaborato su iniziativa dell’agenzia HN I rating emessi in conformità al Regolamento si rivolgono a un’ampia platea: imprese di ogni dimensione che necessitano di una valutazione indipendente della propria sostenibilità, investitori istituzionali e gestori patrimoniali, banche e intermediari finanziari, oltre alle autorità di vigilanza e agli enti pubblici interessati a dati ESG verificati e comparabili.

I principali requisiti

l Regolamento UE impone ai fornitori di rating ESG obblighi stringenti in materia di indipendenza e separazione delle attività, gestione dei conflitti di interesse, pubblicazione delle metodologie utilizzate, procedure documentate per la gestione di reclami e preoccupazioni motivate, e comunicazione periodica dei dati all’ESMA.

Non interviene invece nel merito delle metodologie di rating, la cui diversità è riconosciuta come elemento di ricchezza per il mercato.

Il nostro impegno di conformità

HN Finance garantisce rating ESG indipendenti, trasparenti e pienamente allineati agli standard europei, nel rispetto degli artt. 15 (indipendenza), 16 (separazione), 19-20 (reclami e preoccupazioni motivate) e 23-24-25 (metodologia, comunicazione e conflitti di interesse) del Regolamento

REG. (UE) 2024/3005 ART.16 E 21 ALL. III

ART. 23-24-25 — METODOLOGIA, COMUNICAZIONE E CONFLITTI D INTERESSE

ART. 15 — INDIPENDENZA

ART. 16 — SEPARAZIONE

ART. 19-20 — RECLAMI